"Omne, quod no est ex fide, peccatum est". The relevance of good faith in canonical transactio
Il substrato canonistico della transazione è di particolare evidenza. In essa, infatti, il conflitto ha spesso già raggiunto lo stadio litigioso. Ragion per cui nella sua interpretazione la dottrina tende a separare i due profili economico ed etico. Su quest’ultimo, in particolare, la Chiesa, pur do...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) |
| Repositorio: | RIUCAM. Repositorio Institucional de la Universidad Católica San Antonio de Murcia |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ucam.edu:10952/2828 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10952/2828 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Principio generale di buona fede Contratto Transazione IV Concilio Lateranense Innocenzo III Diritto canonico General principle of good faith Contract Innocent III Canon law |
| Sumario: | Il substrato canonistico della transazione è di particolare evidenza. In essa, infatti, il conflitto ha spesso già raggiunto lo stadio litigioso. Ragion per cui nella sua interpretazione la dottrina tende a separare i due profili economico ed etico. Su quest’ultimo, in particolare, la Chiesa, pur dotata di un sistema di sanzioni giuridiche necessariamente imperfetto, ha svolto, nei secoli, un ruolo di primo piano. É infatti un insegnamento evangelico che alla base di ogni rapporto umano debba regnare la concordia, poiché concordia mater est unitatis: se le parti, ignorando l’etica, stanno per giungere ad una lite, o vi siano giunte, la Chiesa deve esortarle a comporla. Ciò che si intende qui indagare è dunque la rilevanza di due fra i requisiti essenziali dell’istituto transattivo, ovvero la lis e la res dubia, all’interno del sistema delle Decretali (X 1.36. 1-11 de transactionibus). La cornice sarà offerta dal principio cardine che sancisce l’effettività del negozio: Effectus transactionis est, ut ei stetur; questo per valutare come debba essere intesa nell’ordinamento canonico l’incertezza della lite in rapporto al principio di buona fede. |
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