La donna giudice, Innocenzo III e il sistema del Diritto comune

Il testo illustra la condizione giuridica della donna nel Medio Evo, con particolare riferimento al suo status processuale. Malgrado i divieti contenuti nel Corpus iuris civilis e nel Decretum Gratiani, i giuristi attivi tra la seconda metà del XII secolo e l’inizio del XIII ammettono l’esercizio fe...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Minnucci, Giovanni
Tipo de recurso: artículo
Fecha de publicación:2017
País:España
Institución:Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)
Repositorio:RIUCAM. Repositorio Institucional de la Universidad Católica San Antonio de Murcia
OAI Identifier:oai:repositorio.ucam.edu:10952/2849
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10952/2849
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Donna giudice
Donna arbitro
Processo medievale
Innocenzo III
Consuetudo
Ius commune
Iura propria
Sistema del diritto comune
Woman judge
Wman arbitrator
Medieval legal procedure
Innocent III
Descripción
Sumario:Il testo illustra la condizione giuridica della donna nel Medio Evo, con particolare riferimento al suo status processuale. Malgrado i divieti contenuti nel Corpus iuris civilis e nel Decretum Gratiani, i giuristi attivi tra la seconda metà del XII secolo e l’inizio del XIII ammettono l’esercizio femminile della funzione giurisdizionale ex licentia principis o in ragione dello status personale. Con la decretale “Dilecti filii” del 4 novembre 1202, Innocenzo III riconosce la potestas iudicandi et arbitrandi femminile quando viene esercitata sulla base di una consuetudo approbata. La decretale pontificia e il pensiero dei giuristi possono essere pienamente compresi alla luce dei rapporti fra ius commune e iura propria: un tema, quello del sistema del diritto comune, sul quale si torna nuovamente a riflettere.