LA SUBORDINAZIONE NEL LAVORO AGILE (SMART WORKING): L’ASSENZA DI VINCOLI DI LUOGO E DI TEMPO

Il lavoro agile o smart working, benché sia espressamente definito dal legislatore italiano come una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato” (art. 18 della l. n. 81 del 2018), ha caratteristiche molto diverse rispetto al lavoro subordinato così come viene tradizionalmente inteso....

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Cataudella, Maria Cristina
Tipo de recurso: artículo
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2022
País:Brasil
Institución:Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito (CONPEDI)
Repositorio:Revista de Direito Brasileira (Online)
Idioma:italiano
OAI Identifier:oai:ojs.indexlaw.org:article/8484
Acceso en línea:https://www.indexlaw.org/index.php/rdb/article/view/8484
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Danni psichici. Straining. Obbligo di sicurezza. Le misure di prevenzione. Potere organizzativo del datore di lavoro.
Descripción
Sumario:Il lavoro agile o smart working, benché sia espressamente definito dal legislatore italiano come una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato” (art. 18 della l. n. 81 del 2018), ha caratteristiche molto diverse rispetto al lavoro subordinato così come viene tradizionalmente inteso. In particolare, il lavoro agile si caratterizza perché si svolge senza vincoli di orario e di luogo e perché la disciplina delle modalità di esecuzione della prestazione di lavoro all’esterno dei locali dell’impresa sono rimesse ad un accordo tra le parti. Da qui il dubbio se si tratti effettivamente di lavoro subordinato o se il legislatore abbia operato una forzatura nel qualificarlo a priori come lavoro subordinato. L’Autrice cerca di dare una risposta a questo quesito, partendo dalla nozione di “prestatore di lavoro subordinato” ex art. 2094 del Codice Civile, ed esaminando due fattispecie che con il lavoro agile hanno diversi punti di contatto (ma anche alcune differenze): il lavoro a domicilio e il telelavoro.