L'effetto sospensivo dell'impugnazione delle decisioni penali

Il tema ha come referente principale il can. 1353 del CIC. Questo canone non è stato riformato, ma la sua interpretazione è soggetta al contesto del nuovo libro VI secondo il can. 17. Questo prescritto, che appartiene alla tradizione canonica, ha il suo remoto fondamento nel diritto naturale. Il pre...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Montini, G. Paolo
Tipo de recurso: artículo
Fecha de publicación:2023
País:España
Institución:Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
Repositorio:RIUCV. Repositorio de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
Idioma:italiano
OAI Identifier:oai:riucv.ucv.es:20.500.12466/3070
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/20.500.12466/3070
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Appello
Decreto
Effetto sospensivo
Esecuzione
Pena
Ricorso
Sentenza
Appeal
Decree
Suspensive effect
Execution
Pain
Recource
Judgment
5601 Derecho Canónico
Descripción
Sumario:Il tema ha come referente principale il can. 1353 del CIC. Questo canone non è stato riformato, ma la sua interpretazione è soggetta al contesto del nuovo libro VI secondo il can. 17. Questo prescritto, che appartiene alla tradizione canonica, ha il suo remoto fondamento nel diritto naturale. Il presente lavoro procede a un’interpretazione scolastica e utile del can. 1353 secondo le sue parole. Certamente, l’effetto sospensivo stabilito dal canone si verifica solo in campo giudiziale in caso di appello avverso una sentenza che irroga o dichiara una pena, e in campo amministrativo, in caso di ricorso avverso un decreto che dichiara o infligge una pena. Di conseguenza, si analizza cos’è e cosa non è l’appello, il ricorso amministrativo e la pena; la sentenza giudiziale o il decreto am-ministrativo che irroga o dichiara una sanzione; e i termini “a quo” e “ad quem” della sospensione. D’altra parte, lo studio affronta la relazione del can. 1353 con i cann. 1638, 1722 e 143§ 2, nonché con altre situazioni controverse come casi di “delicta graviora”, gli appelli e ricorsi parziali, la retroattività e la possibilità dell’Ordinario di stabilire misure cautelari.