Crimen calumniae e procedimento ex officio nella canonistica tra XII e XIII secolo

Nell’ordinamento giudiziario penalistico a carattere prettamente accusatorio, qual è quello ancora operante in epoca medievale, la repressione del crimen calumniae e dei reati compiuti dall’accusator in sede processuale ha sempre costituito un potente deterrente contro un’utilizzazione strumentale d...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Ferreri, Tiziana
Tipo de recurso: artículo
Fecha de publicación:2018
País:España
Institución:Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)
Repositorio:RIUCAM. Repositorio Institucional de la Universidad Católica San Antonio de Murcia
OAI Identifier:oai:repositorio.ucam.edu:10952/3465
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10952/3465
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Diritto penale
Diritto canonico
Processo medievale
Processo accusatorio
Processo inquisitorio
Procedimento ex officio
Calunnia
Criminal law
Canon law
Medieval legal procedure
Accusatory procedure
Inquisitorial procedure
Ex officio proceeding
Slander.
Descripción
Sumario:Nell’ordinamento giudiziario penalistico a carattere prettamente accusatorio, qual è quello ancora operante in epoca medievale, la repressione del crimen calumniae e dei reati compiuti dall’accusator in sede processuale ha sempre costituito un potente deterrente contro un’utilizzazione strumentale del processo. Il Decretum di Graziano recepisce una parte fondamentale della normativa giustinianea prevista a carico di questo reato, determinando, su alcune tematiche, notevoli affinità nel pensiero dei civilisti e canonisti dell’epoca. Tale normativa prevedeva per la repressione del reato un procedimento a carattere prettamente inquisitorio: il giudice titolare del processo principale, infatti, una volta accertata l’infondatezza dell’accusa originaria poteva perseguire ex officio l’illecito di calumnia immediatamente e nell’ambito del medesimo giudizio. Quando, perciò, Innocenzo III introdurrà il procedimento inquisitorio nel processo penale canonico gli esegeti di questa Scuola ne conoscevano già la vigenza e l’utilizzazione per il particolare caso della calumnia.