Crimen calumniae e procedimento ex officio nella canonistica tra XII e XIII secolo
Nell’ordinamento giudiziario penalistico a carattere prettamente accusatorio, qual è quello ancora operante in epoca medievale, la repressione del crimen calumniae e dei reati compiuti dall’accusator in sede processuale ha sempre costituito un potente deterrente contro un’utilizzazione strumentale d...
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) |
| Repositorio: | RIUCAM. Repositorio Institucional de la Universidad Católica San Antonio de Murcia |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ucam.edu:10952/3465 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10952/3465 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Diritto penale Diritto canonico Processo medievale Processo accusatorio Processo inquisitorio Procedimento ex officio Calunnia Criminal law Canon law Medieval legal procedure Accusatory procedure Inquisitorial procedure Ex officio proceeding Slander. |
| Sumario: | Nell’ordinamento giudiziario penalistico a carattere prettamente accusatorio, qual è quello ancora operante in epoca medievale, la repressione del crimen calumniae e dei reati compiuti dall’accusator in sede processuale ha sempre costituito un potente deterrente contro un’utilizzazione strumentale del processo. Il Decretum di Graziano recepisce una parte fondamentale della normativa giustinianea prevista a carico di questo reato, determinando, su alcune tematiche, notevoli affinità nel pensiero dei civilisti e canonisti dell’epoca. Tale normativa prevedeva per la repressione del reato un procedimento a carattere prettamente inquisitorio: il giudice titolare del processo principale, infatti, una volta accertata l’infondatezza dell’accusa originaria poteva perseguire ex officio l’illecito di calumnia immediatamente e nell’ambito del medesimo giudizio. Quando, perciò, Innocenzo III introdurrà il procedimento inquisitorio nel processo penale canonico gli esegeti di questa Scuola ne conoscevano già la vigenza e l’utilizzazione per il particolare caso della calumnia. |
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