Il «minimo vitale», lo stato di necessità e la lotta alla povertà
Lo stato di bisogno non coincide con lo stato di necessità. Il primo attiene allo status civitatis il secondo lede il «minimo vitale», infrange la soglia di povertà e non distingue il cittadino dallo straniero. Il legislatore ordinario non ha il potere di negare alla persona il contenuto essenziale...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Navarra |
| Repositorio: | Dadun. Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra |
| Idioma: | italiano |
| OAI Identifier: | oai:dadun.unav.edu:10171/42672 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10171/42672 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Integrazione social Minimo vitale Stato di bisogno Status civitatis Status personae Stato di necessità |
| Sumario: | Lo stato di bisogno non coincide con lo stato di necessità. Il primo attiene allo status civitatis il secondo lede il «minimo vitale», infrange la soglia di povertà e non distingue il cittadino dallo straniero. Il legislatore ordinario non ha il potere di negare alla persona il contenuto essenziale dei diritti inviolabili dell’uomo; il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale non distingue il cittadino dallo straniero, l’apolide dal rifugiato, l’abile dall’inabile al lavoro. Il primum vivere deinde philosophari riconosce primazia alla ragion pratica della vita. L’immigrato irregolare abile al lavoro e indigente per stato di necessità, né profugo né destinatario di protezione sussidiaria, beneficia delle prerogative dello status personae. Lo statuto riconosciuto alla persona umana richiede per l’immigrato irregolare l’insorgenza dei doveri giuridici di integrazione sociale. Tra essi l’avvio al lavoro, all’istruzione, alle cure, al vitto e ricetto. |
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